Ambiente e territorioServizi pubblici

AVIARIA IN ALLEVAMENTO A PORTO VIRO (RO): ORDINANZA DELLA REGIONE CON RESTRIZIONI PER EVITARE DIFFUSIONE CONTAGIO.

Regione del Veneto Giunta Regionale Ufficio Stampa (AVN) Venezia, 26 gennaio 2017

Un nuovo focolaio di influenza aviaria, riscontrato in un allevamento di volatili di Porto Viro (Rovigo), ha portato all’emanazione da parte della Regione di un’ordinanza che dispone una serie di misure restrittive per contenere l’eventuale diffusione del virus, così come accaduto nei giorni scorsi per i focolai verificatisi a Mira e Piove di Sacco.

Prima di tutto, l’ordinanza istituisce un zona definita “di protezione” e una definita “di sorveglianza”, così come segue: zona di protezione così delimitata: – Comune di Porto Viro: a sud di località Ca’ Giustinian – Comune di Taglio di Po’: a est di SS309, a nord di via Lombardia e via Trentino Alto Adige – Comune di Ariano nel Polesine: a est di SS309 e a nord-ovest dell’arrivo dell’idrovora Conca – Comune di Porto Tolle: a est di via Aldo Moro e di Via Po’ di Gnocca-SP83 zona di sorveglianza così delimitata: – Comune di Porto Viro: a nord di località Ca’ Giustinian – Comune di Taglio di Po’: a ovest di SS309, a sud di via Lombardia e via Trentino Alto Adige – Comune di Ariano nel Polesine: a ovest di SS309 e a sud-est dell’arrivo dell’idrovora Conca – Comune di Porto Tolle: a ovest di via Aldo Moro e di Via Po’ di Gnocca SP83 – Comune di Corbola – Comune di Loreo – Comune di Rosolina. Tra le misure da applicare nella Zona di Protezione (1) ci sono: il trasferimento del pollame e di tutti gli altri volatili in cattività all’interno di un edificio dell’Azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile, essi vanno confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o volatili in cattività di altre aziende; i veicoli e le attrezzature utilizzate per trasporto o altri scopi vanno sottoposti a una o più disinfezioni; non sono ammessi, senza l’autorizzazione del veterinario ufficiale, l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici.

 Tra le misure nella Zona di Sorveglianza (2) ci sono: il divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all’interno dell’intera Zona, salvo autorizzazione della Regione (il divieto non si applica al transito su strada o rotaia nella zona che non comporti operazioni di scarico o soste); il divieto di trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli, o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all’esterno della Zona di Sorveglianza. In entrambi i casi la Regione può autorizzare il trasporto in deroga (vedasi ordinanza allegata).Comunicato nr. 105-2017 (PRESIDENTE-GIUNTA) Giunta Regionale del Veneto – Ufficio Stampa Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia – tel. 041 279 2910  fax 041 279 2917  e-mail: ufficiostampa@regione.veneto.it www.regione.veneto.it

Commenta tramite Facebook
Condividi con i tuoi amici