Politica

ADRIA-CASO COIMPO, LA CASSAZIONE RENDE LE NORME PIU’ STRINGENTI.

Il parlamentare polesano Diego Crivellari invita il Comune di Adria a verificare i contenuti della sentenza dello scorso giugno sullo spargimento dei fanghi nei terreni agricoli: <assicuriamoci di garantire tutela dell’ambiente e salute degli adriesi>.

ROVIGO 07/09/2017 – <Continuo a seguire con molta preoccupazione le faccende legate al caso Coimpo. Voglio rimarcare il fatto che Adria ha già pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e non può permettersi alcunché, ne sia sotto il profilo ambientale, ne tantomeno sotto il profilo della salute dei cittadini adriesi. Questo mi spinge a richiamare l’attenzione del Sindaco Barbujani e dell’assessore Furlanetto sui contenuti della recente sentenza di Cassazione n. 27958 del 6 giugno 2017 che ha rigettato il ricorso della Coimpo e condannato il ricorrente>. Il parlamentare Diego Crivellari del Partito Democratico interviene a meno di un mese, sulla spinosa e difficile questione Coimpo che ha visto nei giorni scorsi un acceso dibattito all’interno della maggioranza e tra l’assessore comunale di Adria ed il Presidente della Provincia di Rovigo. <In particolare i giudici della Corte di Cassazione – ha continuato Crivellari – hanno chiarito che non risulta sufficiente attenersi alle disposizioni contenute nel Dlgs 99/1992 ma, nel caso di parametri come gli idrocarburi non disciplinati dal Dlgs in parola, bisogna fare riferimento ai limiti stabiliti per le sostanze inquinanti dalla tabella 1 Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta – Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare – del D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

La Sentenza infatti recita “L’uso agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell’allegato 5, al titolo V, parte IV, D.Igs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi, siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in provvedimenti successivamente emanati.” In virtù di quanto disposto dai giudici della Corte di Cassazione, invito a prendere urgentemente tutte le possibili ed adeguate iniziative al fine di assicurarsi che i futuri spargimenti di fanghi per uso agronomico nel territorio adriese, siano conformi alle nuove disposizioni contenute nella Sentenza di Cassazione ivi citata. Tutto questo – ha concluso Crivellari – per garantire la tutela dell’ambiente e la salute degli adriesi>.

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