Sicurezza – Bartelle (M5S) “Villanova strumentalizza i miei interventi in Consiglio regionale e la giurisprudenza penale sul Kirpan non accorgendosi che la Suprema Corte condanna proprio il porto di armi in pubblico”.
VENEZIA – La Consigliera regionale Patrizia Bartelle afferma: “prendo le distanze dalla strumentalizzazione nei confronti dei miei interventi in Consiglio posta in essere dal consigliere Villanova secondo il quale avrei accusato i Giudici della Corte di Cassazione penale nonché gli estensori e sostenitori del progetto di regolamento n. 1 di crimini contro l’umanità. Si tratta del frutto di una personale, fantasiosa e calunniosa interpretazione e decontestualizzazione delle mie parole della quale sarà chiamato a rispondere nelle sedi opportune.”
Non è vero che il progetto di regolamento regionale n. 1/2017 “con chiarezza e senza fraintendimenti” recepisca e ribadisca la legislazione italiana sul punto perché essa – e parliamo della L. 152/75 – non fa riferimento alcuno ad “abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab”. Inoltre, alla luce delle esternazioni leghiste, è opportuno chiarire in modo oggettivo i profili della sentenza Cass. Pen. Sez. I n. 24084 n. 15.05.2017 la quale afferma il seguente principio “nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere”. Il Kirpan è un pugnale ricurvo lungo circa venti centimetri ossia, senza ombra di dubbio, un’arma. Sfugge evidentemente a Villanova che il burqa e il niqab non sono né armi né oggetti atti ad offendere e il loro utilizzo, quali mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, è già vietato dall’ordinamento nazionale (art. 5 L. 152/75) e sono quindi già contemplate, con le dovute garanzie, forme di compressione delle libertà culturale e religiosa a garanzia della sicurezza. Perciò l’ulteriore specificazione inserita nel progetto di regolamento regionale Veneto n. 1 – e nel PDLS n. 12/2017 approvato dal Consiglio Veneto in data 31.01.2017 – per cui è vietato indossare “abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab” è gratuitamente discriminatoria e viola palesemente la Dichiarazione dei Diritti universali dell’uomo; l’art. 19 della Costituzione Italiana sul diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e la Legge n. 654/1975 che recepisce la convenzione internazionale di New York sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale la quale, oltretutto, punisce penalmente chi commette atti di discriminazione per motivi etnici.
La Consigliera Bartelle aveva proposto un emendamento chiedendo che –dopo le parole “coloro che indossano caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” – e le parole: “inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali ad esempio il burqa e il niqab, che celano, travisano o nascondono” fossero sostituite con “celando, travisando o nascondendo”. Ciò avrebbe consentito di salvaguardare la sicurezza e scongiurata l’odiosa deriva discriminatoria… ma così non è stato. In sintesi il consigliere Villanova strumentalizza la sentenza della Suprema Corte sul Kirpan per scagliarsi contro la consigliera Bartelle non avvedendosi che, in realtà, la sentenza emessa condanna proprio il porto di armi in pubblico.
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