Il Presidente del Consiglio Franco Bisco risponde con dati oggettivi all’opposizione.
ADRIA-“ Da oggi in poi la comunicazione sarà solo quella istituzionale con i consiglieri di opposizione. Nello stesso tempo, dichiaro che la mia porta sarà sempre aperta e che non smetterò di credere in un possibile ritorno ad una normalità dei rapporti con i consiglieri di minoranza” Esordisce il presidente del consiglio Franco Bisco, limitandosi a rispondere con dati oggettivi e normativa vigente su quanto emerso dal consiglio Comunale.
“Analizzando quanto successo sulle modalità che hanno portato all’ approvazione delle modifiche al regolamento della Tari in consiglio Comunale ad Adria, salta agli occhi una cosa-spiega il presidente del consiglio Franco Bisco- in provincia di Rovigo molti consigli comunali hanno approvato il regolamento del consiglio di bacino entro il 30 giugno, come previsto dal decreto sostegni. Il cambio della scadenza, slittato al 31 luglio, è stato fatto poche ore prima della seduta pubblica fissata a palazzo Tassoni, proprio il 30 giugno 2021. All’indomani delle sedute pubbliche non ci sono state obiezioni negli altri comuni, tranne dall’opposizione adriese. Neppure in altri due comuni dove, come ad Adria, vige il regolamento di presentazione degli atti dieci giorni prima della seduta pubblica. Ora- sottolinea il Presidente – il documento in questione, ovvero il regolamento Tari, verrà ripresentato nel prossimo consiglio comunale per la necessaria approvazione. Superflui quindi, altri commenti in merito” “Per quanto riguarda l’approvazione del piano degli interventi, convenzioni pubblico privato e regolamento edilizio, -prosegue il Presidente-sarebbe bene riascoltare la seduta pubblica su you tube per capire in maniera semplice che la delibera tanto citata, è stata letta in aula per mettere al corrente tutti i consiglieri del contenuto e andare avanti per l’approvazione del punto all’ordine del giorno”
A fare chiarezza sulle modalità di votazione del piano degli interventi, è l’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 con il quale gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Con specifico riferimento all’approvazione dei piani urbanistici, la giurisprudenza ha affermato più volte che è legittima l’approvazione per stralci separati, con l’astensione dei consiglieri che si trovano in situazione d’incompatibilità in relazione a ciascuna singola porzione, e quindi con un voto finale sull’intero strumento urbanistico.
Per giurisprudenza consolidata è quindi ammissibile che il consiglio comunale proceda a votazioni disgiunte in cui i consiglieri interessati si astengono. Dopo singole votazioni frazionate, si può procedere all’approvazione del provvedimento nel suo complesso, alla quale possono prendere parte i consiglieri che si sono astenuti su singoli punti del provvedimento. La ratio dell’art. 78 del d.lgs. 267/2000, costituita dall’esigenza di evitare situazioni di conflitto di interesse dei consiglieri comunali, è comunque garantita in quanto il consigliere ‘interessato’ non è più in condizione di influire sulla scelta pianificatoria in sede di votazione finale, posto che si è già formato il consenso senza la sua partecipazione. Nel concludere il presidente Bisco si rivolge a chi l’accusa di essere inadeguato “E’ vero, sono inadeguato a rapportarmi con un certo tipo di politica vecchia, che si contrappone alla politica che mi piace: la politica del fare, del servizio per il bene comune, dell’onestà verso i cittadini che ci hanno eletto, dell’etica che deve informare chiunque si trovi in posizioni di responsabilità”.
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